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LA COSTITUZIONE APOSTOLICA
"QUO PRIMUM TEMPORE"
DI SAN PIO V

 

Quest'anno ricorre il IV centenario della morte di San Pio V, Sommo Pontefice dal 7.I.1566 al 1.V.1572. Eletto "praeter omnium expectationem" - cioè, per divina ispirazione e senza mistura di umane considerazioni, come sembra di dover dedurre dalla sua vita di prima e di dopo la sua elevazione al Pontificato - egli portò sul Soglio pontificio la virtù, lo spirito di orazione, la dottrina e lo zelo di un degno figlio di San Domenico. Temprato attraverso un lungo tirocinio di importanti mansioni, ricoperte sia in seno all'Ordine che nei più alti gradi della Gerarchia ecclesiastica (successivamente, Maestro di Filosofia e Teologia, Predicatore, Inquisitore, Vescovo e Cardinale di Curia), con volontà indomita anch'egli "ne li sterpi eretici percosse / l'impeto suo, più vivamente quivi / dove le resistenze eran più grosse" (Par., XII, 100-2). Non fa dunque meraviglia che, provenendo da una Famiglia cui era vocazione e dovere di essere un'accolta intrepida di "pugiles Fidei et vera mundi lumina", giunto al vertice del ministero Apostolico, come ne conservò il bianco abito, così non ne deponesse lo spirito e l'ardore nel combattere contro i nemici interni ed esterni della Chiesa: l'Eresia dissolvitrice, l'Infedeltà sterminatrice. Lepanto fu opera eminentemente sua, e fu, sotto il Gonfalone di S. R. Chiesa, vittoria della Fede e della Civiltà. Ma a Lui si deve soprattutto se il Concilio di Trento, dopo il lungo travaglio di interruzioni, di opposizioni, di tentennamenti, è riuscita a trovare la retta e certa via di applicazioni ferme e costanti, inaugurando quella Controriforma che, piaccia o non piaccia, ha preparato il periodo forse più fulgido di tutta la storia della Chiesa. L'eresia non si cura, si taglia. E così fece San Pio V. La sua mano parve rude, e le cesoie impietose. Ma che altro poteva fare il santo Pontefice, se il Padrone della Vigna gli chiedeva di purgarla dagli sterpi? "Quod iustum erat - dice di lui il Breviario - apostolica libertate et constantia decernebat". Era un Santo, e i Santi non piegano "neque in dexteram neque in sinistram partem", perché, essendo di Dio, seguono lui solo, che ne fa eletti strumenti della sua Provvidenza. Così dunque sintetizza la lezione del Breviario gli atti del Pontificato di San Pio V e il suo buon governo: "Fuit in eo religionis propagandae perpetuum studium, in ecclesiastica vita restituenda idefessus labor, in extirpandis erroribus assidua vigilantia, in sublevandis egentium necessitatibus indeficiens beneficientia, in sedis Apostolicae iuribus vindicandis robur invictum". E per far tutto questo non perdette un momento, tra il suo continuo pregare, far penitenza e soffrire, dei 6 anni, 3 mesi e 24 giorni di un Regno che fu troppo breve ma fecondissimo.

*  *  *

Alla Cost. Apostolica "Quo primum tempore", promulgata il 19 Luglio del 1570 - di cui riportiamo il testo latino con a fianco una nostra traduzione opportunamente divisa in vari articoli secondo il contenuto - premettiamo qui soltanto alcune osservazioni generali atte a farne comprendere il significato e la forza normativa:

a) Il documento è stato concepito nella più fedele e stretta osservanza delle indicazioni e voti formulati in seno al Concilio di Trento, il quale, pur avendo trattato e discusso della necessaria riforma del breviario e del messale, non ha potuto attuare le conclusioni proposte da una speciale commissione di Padri costituita allo scopo. Per quanto riguarda la riforma del messale il Concilio aveva stabilito che "il Sacrificio sia compiuto secondo lo stesso rito ovunque e da tutti, affinché la Chiesa di Dio non abbia che un solo linguaggio (unius labii sint), e non si noti tra noi la più leggera differenza (dissensio). E perché ciò possa ottenersi, sarà forse bene attenersi al seguente criterio: che tutti i messali, dopo essere stati purgati da preghiere apocrife e superstiziose, vengano a tutti proposti perfettamente puri e senza difetti (integra); siano essi identici, almeno per quanto riguarda il clero secolare, restando salvi gli usi legittimamente acquisiti e non abusivi nelle diverse regioni". Per quanto riguarda la pratica esecuzione della riforma, veniva espressamente previsto: "che i messali siano rivisti ed emendati in conformità all'antico uso e costume della Santa Chiesa Romana" (Atti d. C. d. Tr. Ed. Goerresgesell., t. VIII, pp. 916-17, 921). Umberto Jedin, acuto e benemerito storico del Concilio di Trento, nel mettere in risalto l'opera unitaria dogmatico-dottrinale e la "restitutio" liturgica operata in conformità con i decreti del Concilio da San Pio V, scrive: "I decreti dogmatici del Tridentino e la conseguente professione di fede tridentina, hanno ricostituito quella certezza e sicurezza nelle cose di fede che avea fatto difetto da così lungo tempo, fornendo una sicura base all'indagine teologica. Il Messale e il Breviario di Pio V hanno unificato la Liturgia, e questa unificazione non fu il prodotto del centralismo romano, ma è avvenuta per espresso desiderio dei Padri del Concilio di Trento" (Kirchengeschichte und Kirchenkrise, Wien 1971).

b) Il testo della "Quo primum" è giuridicamente irreprensibile e quanto mai preciso nell'enunciazione dei precetti legislativi. Il metodo è quello dell'affermazione del "iussum" e della negazione del suo contrario, onde non lasciare dubbi sulla volontà del legislatore, e impedire eccezioni o interpretazioni estensive o di comodo. L'aggiunta di sanzioni perfeziona l'impero della legge e ne aiuta l'osservanza. Si dirà che pecca di "giuridicismo", perché esprime chiaramente quello che vuole? A una buona legge non si domanda che di essere certa, univoca e chiara. Gli antichi Romani, che sapevano il fatto loro, dicevano della legge che essa è "res surda, inexorabilis", cioè, che non può essere pregata, cioè piegata al comodo e al capriccio di ciascuno.

c) La bolla "Quo primum" non è una legge astratta, nata dal cervello cogitante di un legislatore in cerca di riforme, ma imposta dalla realtà delle cose, cioè dallo stato di confusione e di abuso che il particolarismo giuridico aveva da vario tempo introdotto nella preghiera ufficiale della Chiesa. Ma in quest'opera di restaurazione e purificazione il Pontefice non ha proceduto con un rigore preconcetto e pianificatore. Adottando il principio della consuetudine "optima legum interpres", volle salvi quei Riti che potevano vantare un uso ininterrotto di almeno duecento anni. Fu così che all'indeclinabile esigenza di norme precise e ferme non è mancato il giusto temperamento dell' "aequitas canonica". Ci si potrà chiedere perché San Pio V ha richiesto l'uso bicentenario e non un tempo minore, per es., una consuetudine semplicemente centenaria. Non v'è dubbio che nella statuizione di duecento anni come tempo minimo della "antiquitas" dell'uso ininterrotto, San Pio V è stato mosso dalla preoccupazione di escludere la sopravvivenza di riti liturgici eventualmente ispirati o contaminati dall'eresia di quei movimenti riformatori che hanno pullulato in Europa fin dal secolo XIV, sfociando nelle varie specie e sottospecie del Protestantesimo. Anche qui, dunque, la sollecitudine di salvaguardare nella sua integrità il principio della mutua relazione tra fede e preghiera: "Lex orandi, lex credendi".

d) La legislazione liturgica di San Pio V ha presieduto alla celebrazione dei divini misteri per quattro secoli, con sommo beneficio della Religione cattolica, la quale, mediante la purezza, l'integrità e l'unità del Rito, non solo ha garantito nel suo interno una infrangibile saldezza dottrinale e disciplinare, ma, proprio per questo, ha potuto svolgere all'esterno una attività di conquista missionaria quale mai essa aveva conosciuto dai tempi di San Gregorio Magno. Infatti, il rito canonizzato da San Pio V ha accompagnato e sanzionato il continuo progresso del Cattolicesimo in tutte le parti della terra, dovunque esso ha potuto erigere un altare per immolarvi l' "oblatio munda" annunziata dal profeta Malachia. Questo è stato l'ecumenismo che San Pio V ha inaugurato e che per quattro secoli il Pontificato Romano ha continuato con tanto successo nella più assoluta fedeltà alla Messa che l'età apostolica aveva legata alla Chiesa di Roma per l'eternità. Ed ora, se vi regge l'animo, confrontategli le rovine di questi dieci anni di ecumenismo postconciliare.

 

PIUS  EPISCOPUS
SERVUS  SERVORUM  DEI
AD  PERPETUAM  REI  MEMORIAM

 

Quo primum tempore ad Apostolatus apicem assumpti fuimus, ad ea libenter animum, viresque Nostras intendimus, et cogitationes omnes direximus, quae ad Ecclesiasticum purum retinendum cultum pertinerent, eaque parare, et Deo ipso adiuvante, omni adhibito studio efficere contendimus. Cumque inter alia sacri Tridentini Concilii decreta, Nobis statuendum esset de sacris libris, Catechismo, Missali et Breviario edendis atque emendandis: edito iam, Deo ipso annuente, ad populi eruditionem Catechismo, et ad debitas Deo persolvendas laudes Breviario castigato, omnino, ut Breviario Missale responderet, ut congruum est et conveniens (cum unum in Ecclesia Dei psallendi modum, unum Missae celebrandae ritum esse maxime deceat), necesse iam videbatur, ut, quod reliquum in hac parte esset, de ipso nempe Missali edendo, quam primum cogitaremus.   I - Fin dal tempo della Nostra elevazione al sommo vertice dell'Apostolato, abbiamo rivolto l'animo, i pensieri e tutte le Nostre forze alle cose riguardanti il Culto della Chiesa, per conservarlo puro, e, a tal fine, ci siamo adoperati con tutto lo zelo possibile a preparare e, con l'aiuto di Dio, mandare ad effetto i provvedimenti opportuni. E poiché, tra gli altri Decreti del sacro Concilio di Trento, ci incombeva di eseguire quelli di curare l'edizione emendata dei Libri Santi, del Messale, del Breviario e del Catechismo, avendo già, con l'approvazione divina, pubblicato il Catechismo, destinato all'istruzione del popolo, e corretto il Breviario, perché siano rese a Dio le lodi dovutegli, ormai era assolutamente necessario che pensassimo quanto prima a ciò che restava ancora da fare in questa materia, cioè pubblicare il Messale, e in tal modo che rispondesse al Breviario: cosa opportuna e conveniente, poiché come nella Chiesa di Dio uno solo è il modo di salmodiare, così sommamente conviene che uno solo sia il rito per celebrare la Messa.

 

Quare eruditis delectis viris onus hoc demandandum duximus: qui quidem, diligenter collatis omnibus cum vetustis Nostrae Vaticanae Bibliothecae, aliisque undique conquisitis, emendatis atque incorruptis codicibus; necnon veterum consultis ac probatorum auctorum scriptis, qui de sacro eorumdem rituum instituto monumenta Nobis reliquerunt, ad pristinam Missale ipsum sanctorum Patrum normam ac ritum restituerunt.   II - Per la qual cosa abbiamo giudicato di dover affidare questa difficile incombenza a uomini di eletta dottrina. E questi, infatti, dopo aver diligentemente collazionato tutti i codici raccomandabili per la loro castigatezza ed integrità - quelli vetusti della Nostra Biblioteca Vaticana e altri ricercati da ogni luogo - e avendo inoltre consultato gli scritti di antichi e provati autori, che ci hanno lasciato memorie sul sacro ordinamento dei medesimi riti, hanno infine restituito il Messale stesso nella sua antica forma secondo la norma e il rito dei santi Padri.

 

Quod recognitum iam et castigatum, matura adhibita consideratione, ut ex hoc instituto, coeptoque labore, fructus omnes percipiant, Romae quam primum imprimi, atque impressum edi mandavimus: nempe ut sacerdotes intelligant, quibus precibus uti, quos ritus, quasve caeremonias in Missarum celebratione retinere posthac debeant.   III - Pertanto, dopo matura considerazione, abbiamo ordinato che questo Messale, già così riveduto e corretto, venisse quanto prima stampato a Roma, e, stampato che fosse, pubblicato, affinché da una tale intrapresa e da un tale lavoro tutti ne ricavino frutto: naturalmente, perché i sacerdoti comprendano di quali preghiere, di qui innanzi, dovranno servirsi nella celebrazione della Messa, quali riti e cerimonie osservare.

 

Ut autem a sacrosancta Romana Ecclesia, ceterarum Ecclesiarum matre et magistra, tradita ubique amplectantur omnes et observent, ne in posterum perpetuis futuris temporibus in omnibus Christiani orbis Provinciarum Patriarchalibus, Cathedralibus, Collegiatis et Parochialibus, saecularibus, et quorumvis Ordinum, monasteriorum, tam virorum, quam mulierum, etiam militiarum regularibus, ac sine cura Ecclesiis vel Capellis, in quibus Missa conventualis alta voce cum Choro, aut demissa, celebrari iuxta Romanae Ecclesiae ritum consuevit vel debet alias quam iuxta Missalis a Nobis editi formulam decantetur, aut recitetur, etiamsi eaedem Ecclesiae quovis modo exenptae, Apostolicae Sedis indulto, consuetudine, privilegio, etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel aliis quibusvis facultatibus munitae sint;   IV - Perciò, affinché tutti e dovunque adottino e osservino le tradizioni della santa Chiesa Romana, Madre e Maestra delle altre Chiese, ordiniamo che nelle chiese di tutte le Provincie dell'Orbe cristiano: - nelle Patriarcali, Cattedrali, Collegiate e Parrocchiali del clero secolare, come in quelle dei Regolari di qualsiasi Ordine e Monastero, maschile e femminile, nonché in quelle degli Ordini militari, nelle private o cappelle - dove a norma di diritto o per consuetudine si celebra secondo il rito della Chiesa Romana, in avvenire e senza limiti di tempo, la Messa, sia quella Conventuale cantata presente il coro, sia quella semplicemente letta a bassa voce, non potrà essere cantata o recitata in altro modo da quello prescritto dall'ordinamento del Messale da Noi pubblicato; e ciò, anche se le summenzionate Chiese, comunque esenti, usufruissero di uno speciale indulto della Sede Apostolica, di una legittima consuetudine, di un privilegio fondato su dichiarazione giurata e confermato dall'Autorità apostolica, e di qualsivoglia altra facoltà.

 

nisi ab ipsa prima institutione a Sede Apostolica adprobata, vel consuetudine, quae, vel ipsa institutio super ducentos annos Missarum celebrandarum in eisdem Ecclesiis assidue observata sit: a quibus, ut praefatam celebrandi constitutionem vel consuetudinem nequaquam auferimus; sic si Missale hoc, quod nunc in lucem edi curavimus, iisdem magis placeret, de Episcopi, vel Praelati. Capitulique universi consensu, ut quibusvis non obstantibus, iuxta illud Missas celebrare possint, permittimus;   V - Non intendiamo tuttavia, in alcun modo, privare del loro ordinamento quelle tra le summenzionate Chiese che, o dal tempo della loro istituzione, approvata dalla Sede Apostolica, o in forza di una consuetudine, possono dimostrare un proprio rito ininterrottamente osservato per oltre duecento anni. Tuttavia, se anche queste Chiese preferissero far uso del Messale che abbiamo ora pubblicato, Noi permettiamo che esse possano celebrare le Messe secondo il suo ordinamento alla sola condizione che si ottenga il consenso del Vescovo, o dell'Ordinario, e di tutto il Capitolo.

 

ex aliis vero omnibus Ecclesiis praefatis eorumdem Missalium usum tollendo, illaque penitus et omnino reiiciendo, ac huic Missali Nostro nuper edito, nihil unquam addendum, detrahendum, aut immutandum esse decernendo, sub indignationis Nostrae poena, hac Nostra perpetuo valitura constitutione statuimus et ordinamus. Mandantes ac districte omnibus et singulis Ecclesiarum praedictarum Patriarchis, Administratoribus, aliisque personis quacumque Ecclesiastica dignitate fulgentibus, etiamsi S. R. E. Cardinales, aut cuiusvis alterius gradus et praeminentiae fuerint, illis in virtute sanctae obedientiae praecipientes, ut ceteris omnibus rationibus et ritibus ex aliis Missalibus quantumvis vetustis hactenus observari consuetis, in posterum penitus omissis, ac plane reiectis, Missam iuxta ritum, modum, ac normam, quae per Missale hoc a Nobis nunc traditur, de antent ac legant; neque in Missae celebratione alias caelemonias, vel preces, quam quae hoc Missali continentur, addere vel recitare praesumant.   VI - Invece, mentre con la presente Nostra Costituzione, da valere in perpetuo, priviamo tutte le summenzionate Chiese dell'uso dei loro Messali, che ripudiamo in modo totale e assoluto, stabiliamo e comandiamo, sotto pena della Nostra indignazione, che a questo Nostro Messale, recentemente pubblicato, nulla mai possa venir aggiunto, detratto, cambiato. Dunque, ordiniamo a tutti e singoli i Patriarchi e Amministratori delle suddette Chiese, e a tutti gli ecclesiastici, rivestiti di qualsiasi dignità, grado e preminenza, non esclusi i Cardinali di Santa Romana Chiesa, facendone loro severo obbligo in virtù di santa obbedienza, che, in avvenire abbandonino del tutto e completamente rigettino tutti gli altri ordinamenti e riti, senza alcuna eccezione, contenuti negli altri Messali, per quanto antichi essi siano e finora soliti ad essere usati, e cantino e leggano la Messa secondo il rito, la forma e la norma, che Noi abbiamo prescritto nel presente Messale; e, pertanto, non abbiano l'audacia di aggiungere altre cerimonie o recitare altre preghiere che quelle contenute in questo Messale.

 

Atque ut hoc ipsum Missale in Missa decantanda, aut recitanda in quibusvis Ecclesiis absque ullo conscientiae scrupulo, aut aliquarum poenarum, sententiarum et censurarum incursu, posthac omnino sequantur, eoque libere et licite uti possint et valeant, auctoritate Apostoloca, tenore praesentium, etiam perpetuo concedimus et indulgemus. Neve Praesules, Administratores, Canonici, Capellani et alii quocumque nomine nuncupati Presbyteri saeculares, aut cuiusvis Ordinis regulares, ad Missam aliter quam a Nobis statutum est, celebrandam teneantur: neque ad Missale hoc immutandum a quolibet cogi et compelli,   VII - Anzi, in virtù dell'Autorità Apostolica, Noi concediamo, a tutti i sacerdoti, a tenore della presente, l'Indulto perpetuo di poter seguire, in modo generale, in qualunque Chiesa, senza scrupolo veruno di coscienza o pericolo di incorrere in alcuna pena, giudizio o censura, questo stesso Messale, di cui dunque avranno la piena facoltà di servirsi liberamente e lecitamente: così che Prelati, Amministratori, Canonici, Cappellani e tutti gli altri Sacerdoti secolari, qualunque sia il loro grado, o i Regolari, a qualunque Ordine appartengano, non siano tenuti a celebrare la Messa in maniera differente da quella che Noi abbiamo prescritta, né, d'altra parte, possano venir costretti e spinti da alcuno a cambiare questo Messale.

 

praesentesve litterae ullo unquam tempore revocari, aut moderari possint, sed firmae semper et validae in suo exsistant robore, similiter statuimus et declaramus. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis, ac in Provincialibus et Synodalibus Conciliis editis generalibus, vel specialibus constitutionibus, et ordinationibus, nec non Ecclesiarum praedictarum usu, longissima et immemorabili praescriptione, non tamen supra ducento annos, roborato, statutis et consuetudinibus contrariis quibuscumque.   VIII - Similmente decretiamo e dichiariamo che le presenti Lettere in nessun tempo potranno venir revocate o diminuite, ma sempre stabili e valide dovranno perseverare nel loro vigore. E ciò, non ostanti: precedenti costituzioni e decreti Apostolici; costituzioni e decreti, tanto generali che particolari, pubblicati in Concilii sia Provinciali che Sinodali; qualunque statuto e consuetudine in contrario, nonché l'uso delle predette Chiese, fosse pur sostenuto da prescrizione lunghissima e immemorabile, ma non superiore ai duecento anni.

 

Volumus autem et eadem auctoritate decernimus, ut post huius Nostrae constitutionis, ac Missalis editionem, qui in Romana adsunt Curia Presbyteri post mensem; qui vero intra montes, post tres; et qui ultra montes incolunt, post sex menses, aut cum primum illis Missale hoc venale propositum fuerit, iuxta illud Missam decantare, vel legere teneantur.   IX - Inoltre, vogliamo e, con la medesima Autorità, decretiamo che, avvenuta la promulgazione della presente Costituzione, e seguita l'edizione di questo Messale, tutti siano tenuti a conformarvisi nella celebrazione della Messa cantata e letta: i Sacerdoti della Curia Romana, dopo un mese; quelli che sono di qua dei monti, dopo tre mesi; quelli che sono di là dei monti, dopo sei mesi o appena sarà loro proposto in vendita.

 

Quod ut ubique terrarum incorruptum, ac mendis et erroribus purgatum praeservetur, omnibus in Nostro et S. R. E. domino mediate, vel immeditate subiecto commorantibus impressoribus, sub amissionis librorum, ac centum ducatorum auri Camerae Apostoliae ipso facto applicandorum: aliis vero in quacumque orbis parte consistentibus, sub excommunicationis latae sententiae, et aliis arbitrari Nostri poenis, ne sine Nostra vel speciali ad id Apostolici Commissarii in eisdem partibus a Nobis constituendi, licentia, ac nisi per eumdem Commissarium eidem impressori Missalis exemplum, ex quo aliorum imprimendorum ab ipso impressore erit accipienda norma, cum Missali in Urbe secundum magnum impressionem impresso collatum fuisse, et concordare, nec in ullo penitus discrepare prius plena fides facta fuerit, imprimere, vel proponere, vel recipere ullo modo audeant, vel praesumant, auctoritate Apostolica et tenore praesentium similibus inhibemus.   X - Affinché poi questo Messale sia ovunque in tutta la terra preservato incorrotto e intatto da mende ed errori, ingiungiamo a tutti gli stampatori di non osare o presumere di stamparlo, metterlo in vendita o riceverlo in deposito, senza la Nostra autorizzazione o la speciale licenza del Commissario Apostolico, che Noi nomineremo espressamente nei diversi luoghi a questo scopo: cioè, se prima detto Commissario non avrà fatta all'editore piena fede che l'esemplare, che deve servire di norma per imprimere gli altri, è stato collazionato con il Messale stampato in Roma secondo la grande edizione, e che gli è conforme e in nulla ne discorda; sotto pena, in caso contrario, della perdita dei libri e dell'ammenda di duecento ducati d'oro da devolversi  ipso facto alla Camera Apostolica, per gli editori che sono nel Nostro territorio e in quello direttamente o indirettamente soggetto a Santa Romana Chiesa: della scomunica "latae sententiae" e di altre pene a Nostro arbitrio, per quelli che risiedono in qualsiasi altra parte della terra.

 

Verum, quia difficile esset praesentes litteras ad quaeque Christiani orbis loca deferri, ac primo quoque tempore in omnium notitiam perferri, illas ad Basilicae Principis Apostolorum, ac Cancellariae Apostolicae, et in acie Campi Florae de more publicari et affigi, ac earumdem litterarum exemplis etiam impressis, ac manu alicuius publici tabellionis subscriptis, nec non sigillo personae in dignitate Ecclesiastica constitutae munitis, eamdem prorsus indubitatam fidem ubique gentium et locorum, haberi praecipimus, quae praesentibus haberetur, si ostenderentur vel exhiberentur.   XI - Data però la difficoltà di trasmettere le presenti Lettere nei varii luoghi dell'orbe cristiano, e di portarle alla conoscenza di tutti il più presto possibile, Noi prescriviamo che esse vengano affisse e pubblicate come di consueto alle porte della Basilica del Principe degli Apostoli e della Cancelleria Apostolica, e in Piazza di Campo dei Fiori, dichiarando che sia nel mondo intero accordata pari e indubitata fede agli esemplari delle medesime, anche stampati, purché sottoscritti per mano di pubblico notaio e muniti del sigillo di persona costituita in dignità ecclesiastica, come se queste stesse Lettere fossero mostrate ed esibite.

 

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostrae permissionis, statuti, ordinationis, mandati, praecepti, concessionis, indulti, declarationis, voluntatis, decreti et inhibitionis infringere, vel ei ausu temeratio contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Patri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum.   XII - Nessuno dunque, e in nessun modo, si permetta con temerario ardimento di violare e trasgredire questo Nostro documento: facoltà, statuto, ordinamento, mandato, precetto, concessione, indulto, dichiarazione, volontà, decreto e inibizione. Che se qualcuno avrà l'audacia di attentarvi, sappia che incorrerà nell'indignazione di Dio onnipotente e dei suoi beati Apostoli Pietro e Paolo.

 

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis Dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo, pridie Idus Iulii, Pontificatus Nostri anno quinto.   Dato a Roma, presso S. Pietro, il giorno 14 di Luglio, nell'anno mille cinquecento settanta, quinto del Nostro Pontificato

 

da Una Voce Notiziario n° 11-12, 1972, p. 1-8

 

 

 

Aggiornato il 23 luglio 2011

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