UNA VOCE ITALIA

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Statuto dell'associazione Una Voce Italia*

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TITOLO I
Dell'associazione.

1. Nozione. - L'associazione Una Voce-Italia è associazione privata, retta dal presente statuto.

L'associazione può richiedere il riconoscimento governativo e acquisire la personalità giuridica.

2. Sede. - L'associazione ha sede in Roma.

3. Fini. - L'associazione difende la tradizione liturgica della Chiesa cattolica, e in particolare la celebrazione della santa messa detta tridentina. Persegue il libero uso, la conservazione e la diffusione dei libri liturgici romani dei sacramenti, dei sacramentali e del divino ufficio stabiliti dal Concilio di Trento.

In conformità con i propri fini l'associazione:
1) promuove l'uso liturgico della lingua latina, del canto gregoriano, della polifonia sacra;
2) sostiene i gruppi corali, i maestri di coro, gli organisti e gli strumentisti, e ne favorisce la partecipazione al culto;
3) svolge attività editoriali, culturali e musicali anche mediante fiduciari.

L'associazione non si prefigge alcuno scopo di lucro o di indole politica.

4. Durata. - L'associazione ha durata fino al 31 dicembre 2039 e può essere rinnovata.

5. Relazioni con altre associazioni. - L'associazione aderisce alla Foederatio Internationalis Una Voce, ne condivide i fini e ne accetta lo statuto.

 

TITOLO II
Dei soci.

6. Adesione. - Può aderire all'associazione chiunque desideri operare ai fini di cui all'articolo 3, accettando lo statuto e la disciplina associativa.

7. Prerogative dei soci. - La qualità di socio si acquista mediante l'adesione scritta.

I diritti di socio si esercitano previo versamento della quota, di cui all'articolo 9 numero 2.

8. Diritti dei soci. - I soci partecipano all'assemblea nazionale e all'assemblea della sezione di appartenenza, con diritto di elettorato passivo ed attivo degli uffici elettivi nazionali e delle sezioni.

Non hanno diritto di elettorato passivo i membri del clero o di istituti di vita consacrata. Qualora un socio, che rivesta un ufficio nell'associazione, entri a far parte del clero o di un istituto di vita consacrata, decade dall'ufficio a far data dall'ordinazione o dalla professione dei voti o delle promesse.

I soci partecipano alle assemblee periodiche, nazionali o di sezione, con l'esercizio dei diritti di cui al primo comma, qualora siano stati regolarmente iscritti entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui la riunione si tiene, salvo che l'assemblea all'unanimità non ammetta alla votazione anche i nuovi soci.

9. Obblighi dei soci. - I soci hanno l'obbligo:
1) di operare ai fini di cui all'articolo 3;
2) di pagare la quota associativa annuale;
3) di astenersi da ogni attività incompatibile con i fini e lo spirito dell'associazione;
4) di sottoporre al collegio dei probiviri ogni controversia che sorga tra soci e organi nazionali o locali dell'associazione, ovvero tra i soci.

10. Dimissioni. - Le volontarie dimissioni dall'associazione sono rassegnate per iscritto al presidente della sezione di appartenenza.

Esclusivamente nel caso in cui il socio non appartenga ad alcuna sezione, rassegna le sue dimissioni al presidente nazionale.

11. Morosità. - Il mancato pagamento della quota entro l'anno solare costituisce violazione dell'obbligo di cui al numero 2 dell'articolo 9.

12. Attività incompatibile. - L'opera prestata dal socio a favore di persone o di gruppi che svolgono attività incompatibile con i fini associativi, se proseguita dopo la diffida del presidente nazionale, costituisce violazione dell'obbligo di cui al numero 3 dell'articolo 9.

13. Ribellione - Rivolgersi a vindici civili o canonici per questioni attinenti la qualità di socio, la titolarità e l'esercizio dei diritti di socio, la nomina a uffici associativi costituisce violazione dell'obbligo di cui al numero 4 dell'articolo 9.

14. Esclusione ed espulsione. - L'esclusione consiste nella perdita della qualità di socio.

L'espulsione consiste nella perdita perpetua della qualità di socio.

15. Sanzioni. - La violazione prevista dall'articolo 11 comporta la sospensione dei diritti di cui all'articolo 8; in caso di recidiva l'esclusione. La sospensione e l’esclusione, ai fini del presente articolo, decorrono di diritto alla scadenza del rispettivo termine.

Il socio moroso reintegrato nei diritti, ovvero escluso e successivamente riammesso, non riacquista il diritto di elettorato passivo, finché non abbia versato integralmente le quote omesse.

Le violazioni previste dagli articoli 12 e 13, comportano l'espulsione.

16. Sospensione cautelare. - La sospensione cautelare prevista dall'articolo 42 inibisce al socio, per un periodo non superiore a sei mesi, l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 8.

 

TITOLO III
Della struttura dell'associazione.

CAPO I
DELLA SEZIONE.

17. Nozione. - La sezione è la porzione locale dell'associazione nazionale.

18. Competenze. - La sezione svolge, nel quadro delle direttive generali dell'associazione e tenendo costantemente informato il consiglio nazionale, attività nell'ambito del comune in cui è costituita e nel rispettivo territorio.

19. Costituzione. - Dieci soci dell'associazione possono costituirsi in sezione purché nel comune di residenza non esista già altra sezione.

L'atto costitutivo, lo statuto, l'iscrizione dei soci alla sezione devono essere approvati dal presidente nazionale o da un consigliere nazionale da lui delegato.

20. Organi della sezione. - I soci della sezione si riuniscono in assemblea una volta l'anno in via ordinaria, entro tre mesi dalla fine dell'anno solare.

L'assemblea elegge un consiglio di sezione di almeno tre membri, che restano in carica tre anni.

Il consiglio elegge tra i suoi componenti il presidente di sezione, il segretario e il tesoriere.

21. Attribuzioni degli organi. - L'assemblea, il consiglio, il presidente, il segretario, il tesoriere di sezione hanno in ambito locale e in quanto compatibili le attribuzioni rispettivamente fatte all'assemblea, al consiglio, al presidente, al segretario, al tesoriere nazionale. Nel caso non venga designato altro consigliere come vicario del presidente di sezione, tale funzione viene svolta dal segretario.

Il presidente di sezione trasmette ogni anno entro il 31 gennaio alla segreteria nazionale l'elenco dei soci iscritti nell'anno precedente, indicando quali versino in morosità.

22. Scioglimento. - In caso di irregolarità nel funzionamento di una sezione o di attività contraria ai principi dell'associazione e allo statuto, il consiglio nazionale nomina un commissario straordinario, ovvero delibera lo scioglimento della sezione.

 

CAPO II
DEL CONSIGLIO NAZIONALE.

23. Nozione. - L'associazione è retta dal consiglio nazionale.

Il consiglio collabora con il presidente nazionale nell'esercizio delle sue funzioni, delibera sulle attività dell'associazione, sul bilancio, sull'amministrazione; autorizza il presidente a stare in giudizio contro i terzi.

Il consiglio è convocato in via ordinaria una volta l’anno dal presidente o da almeno otto dei suoi membri.

Nel periodo intercorrente tra le convocazioni ordinarie del consiglio nazionale le attribuzioni di cui al presente articolo e quelle dell’articolo 26 spettano al consiglio di presidenza. In detto periodo, il consiglio di presidenza è convocato almeno una volta dal presidente nazionale.

24. Struttura. - Il consiglio nazionale si compone:
1) di nove membri eletti dall'assemblea nazionale
2) dai presidenti delle sezioni regolarmente costituite ai sensi dell'articolo 19 e con almeno trenta soci.

I membri del consiglio eletti dall'assemblea restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di vacanza nel corso del triennio, al consigliere cessato subentra il primo dei non eletti. In difetto il consiglio procede alla cooptazione di un socio per il periodo residuo.

25. Elezioni per posta. - Le elezioni dei membri del consiglio nazionale, di cui al numero 1 dell'articolo precedente, possono avvenire anche a mezzo del servizio postale.

Le modalità di espressione del voto sono fissate con regolamento emanato con decreto del presidente nazionale.

26. Competenze. - Il consiglio nazionale:
1) elegge tra i suoi componenti l'ufficio di presidenza, il segretario e il tesoriere nazionale;
2) fissa ogni anno la misura della quota associativa;
3) nomina il commissario straordinario o delibera lo scioglimento della sezione nei casi di cui all'articolo 22;
4) può deferire al presidente nazionale la decisione spettantegli su singole questioni.

 

CAPO III
DEGLI UFFICI DIRETTIVI.

27. Consiglio di presidenza. - Il consiglio di presidenza si compone del presidente nazionale, di due vicepresidenti e di due consiglieri nazionali, scelti l'uno tra i membri eletti e l'altro tra i presidenti di sezione, di cui rispettivamente ai numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo 24.

28. Presidente nazionale. - Il presidente nazionale:
1) rappresenta legalmente l'associazione di fronte ai terzi;
2) mantiene i rapporti con le associazioni estere e con la presidenza della Foederatio Internationalis Una Voce;
3) convoca e presiede le adunanze del consiglio nazionale e dell'assemblea nazionale dei soci;
4) dirige lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
5) vigila sull'amministrazione ordinaria delle entrate e delle spese secondo le deliberazioni adottate dal consiglio e i bilanci approvati;
6) decide sulle questioni deferitegli dal consiglio nazionale ai sensi del numero 4 dell'articolo 26;
7) dà corso ad attività culturali connesse con gli scopi dell'associazione, nei limiti del bilancio, dandone comunicazione al consiglio;
8) nomina il commissario straordinario, che deve compiere un singolo atto omesso dalla sezione.
9) conferisce al membro del consiglio di presidenza delegato a promuovere il procedimento disciplinare in sua vece il titolo di promotore di giustizia.

29. Segretario nazionale. - Il segretario nazionale:
1) dirige i lavori di segreteria e ne ha responsabilità nei confronti del consiglio;
2) conserva e aggiorna la lista dei soci.

30. Tesoriere nazionale. - Il tesoriere nazionale:
1) provvede alla gestione amministrativa contabile dell'associazione;
2) promuove d'ufficio davanti al collegio dei probiviri la procedura per mancato pagamento della quota.

31. Commissari. - I commissari straordinari, nominati ai sensi degli articoli 22 e 28 numero 8, riassumono in sé i poteri degli organi della sezione cui vengono preposti.

 

CAPO IV
DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE.

32. Nozione. - I soci si riuniscono in assemblea nazionale una volta l'anno in via ordinaria, entro tre mesi dalla fine dell'anno solare.

33. Competenze. - L'assemblea:
1 ) elegge i membri del consiglio nazionale previsti dal numero 1 del primo comma dell'articolo 24;
2) elegge il collegio dei probiviri;
3) dà parere favorevole sull'attività culturale al presidente nazionale;
4) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
5) delibera sulle spese straordinarie e su quanto riguarda il patrimonio dell'associazione.

34. Costituzione e deliberazioni. - L'adunanza è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

La seconda convocazione si tiene il giorno successivo alla data della prima convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi.

È ammessa la votazione per delega. Il delegato non può rappresentare più di trenta soci e non deve appartenere al consiglio nazionale.

Tutte le votazioni riferentisi a persone sono effettuate a scrutinio segreto.

 

TITOLO IV
Della giustizia associativa.

CAPO I
DELLE COMPETENZE.

35. Giurisdizione. - Alla giustizia associativa sono deferite tutte le controversie concernenti:
1) l'acquisto e la perdita della qualità di socio;
2) l'irrogazione delle sanzioni,
3) le contestazioni tra i soci relative alla nomina agli uffici associativi, e alla regolarità delle elezioni.

Aderendo all'associazione i soci compromettono in arbitrato irrituale al collegio dei probiviri ogni controversia possibile tra i soci e gli organi sociali, ai sensi del numero 4 dell'articolo 9.

36. Organi competenti. - La decisione delle controversie è presa in unica istanza dal collegio dei probiviri.

La promozione del procedimento disciplinare compete di diritto al presidente nazionale. All’inizio della carica il presidente nazionale delega all’esercizio di questa funzione un membro del consiglio di presidenza. Dopo sei mesi il delegato riferisce al presidente sullo stato della giustizia associativa, e può essere riconfermato.

Il tesoriere nazionale propone il procedimento per la dichiarazione di sospensione od esclusione del socio nel caso di cui all'articolo 11, e interviene obbligatoriamente nel procedimento promosso dal socio relativo al versamento della quota sociale.

Le funzioni di cancelliere presso il collegio dei probiviri sono svolte dal segretario nazionale.

 

CAPO II
DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

37. Collegio dei probiviri. - Il collegio dei probiviri è eletto dall'assemblea nazionale.

Si compone di tre probiviri effettivi e due supplenti, scelti tra i soci. Non hanno diritto di elettorato passivo i membri del consiglio nazionale.

Il supplente più anziano integra il collegio in caso di impedimento di un proboviro elettivo.

Il collegio elegge tra i suoi componenti il proprio presidente.

38. Accusa. - Gli organi competenti ai sensi dell'articolo 36 depositano presso il cancelliere le lettere di accusa.

39. Difesa dell'accusato. - Il presidente del collegio vista la lettera di accusa e la invia a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo dell'accusato. Con l'avviso di procedimento il presidente invita gli interessati a far pervenire le proprie deduzioni entro il termine perentorio di trenta giorni.

Con lo stesso avviso fissa la data dell'udienza di trattazione, avvertendo le parti che possono essere sentite personalmente.

L'accusato può farsi assistere da un socio di sua fiducia.

40. Udienza. - Il collegio decide non prima di trenta giorni dalla ricezione da parte dell'accusato dell'avviso di procedimento, e non oltre sessanta giorni dalla stessa data.

All'udienza si estende verbale riassuntivo dell'audizione delle parti.

41. Decisione. - Il collegio decide in unica istanza, depositando non oltre trenta giorni presso la segreteria nazionale la decisione assunta e le contestuali motivazioni.

42. Provvedimento cautelare. - Gli organi competenti a promuovere il procedimento possono, nella lettera di accusa e adducendone le ragioni richiedere la sospensione cautelare del socio accusato.

Il presidente del collegio si pronunzia sulla richiesta con decreto.

43. Esecuzione. - All'esecuzione della pronunzia del collegio dei probiviri provvede senza ritardo il segretario nazionale.

44. Altri procedimenti. - I procedimenti diversi da quelli disciplinari, sottoposti al collegio dei probiviri, sono introdotti con ricorso.

I soci che vi sono parti possono farsi assistere da altro socio.

Ai procedimenti di cui al primo comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 38, 39, 40, 41, 42, 43.

 

TITOLO V
Norme definitorie.

45. Soci onorari. - Il consiglio nazionale su proposta del presidente può nominare soci onorari persone che abbiano ben meritato dell'associazione, in numero non superiore a quattro per anno.

La stessa facoltà compete all'assemblea di sezione su proposta del suo presidente, in numero non superiore a due per anno.

I soci onorari hanno gli stessi diritti e obblighi dei soci, ma sono esenti dal pagamento della quota.

46. Distinzioni onorifiche. - Il consiglio nazionale su proposta del presidente può conferire uffici dell'associazione con titolo di onore anche a non soci, e con titolo di emerito a soci distintisi nelle funzioni.

I non soci, ai quali viene conferita la distinzione di cui al comma precedente, acquisiscono per ciò stesso la qualità di soci onorari, e vanno computati nel numero massimo stabilito dal primo comma dell'articolo 45.

L'assemblea nazionale può istituire riconoscimenti al merito associativo. Il regolamento di attuazione è preso con decreto del presidente nazionale.

47. Esercizio sociale. - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

48. Patrono. - L'associazione si pone sotto lo speciale patrocinio del beato Alfredo Ildefonso Schuster, venerandolo quale modello e maestro di vita spirituale e liturgica.

 

*Modifiche 21 maggio 2005

 

 

 

 

Aggiornato il 26 febbraio 2006

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