Messe latine antiche nelle Venezie
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RISPOSTA DELLA COMMISSIONE ECCLESIA DEI A PADRE TYBUROWSKI

"Il gruppo stabile di fedeli ha diritto di assistere alla celebrazione della Messa nella forma straordinaria"

Possibilità di celebrare il Sacro Triduo anche dove c'è già col nuovo rito, a giudizio dell'Ordinario - Possibilità di messe antiche in orari di tabella del rito nuovo e di messe pubbliche per iniziativa del celebrante, a giudizio del Parroco - Divieto assoluto di commistione delle due forme, come uso del calendario o del lezionario nuovo nella messa vecchia - Le letture devono prima essere lette in latino dal celebrante (o dal diacono o suddiacono) secondo le rubriche, poi anche un laico può leggerne anche la traduzione in lingua parlata

 

 

I quesiti

 

Rev. Krzysztof Tyburowski PhDr
(Moderatore Diocesano dei Fedeli
Legati alla Forma Straordinaria della Liturgia)

Rzeszów,5 gennaio 2010

 

Pontificia Commissione "Ecclesia Dei"
Palazzo della Congregazione per la Dottrina della Fede
Piazza del S. Uffizio 11
00193 Roma, Italia

 

Laudetur Iesus Christus!

 

Nel nome di numerosi fedeli che sono in Polonia, vorrei chiedere alla Pontificia Commissione "Ecclesia Dei" una risposta ad alcune importanti questioni. Le questioni riguardano la celebrazione della s. messa nel rito straordinario, come pure non trascurabili difficoltà che continuano a presentarsi in proposito.

1. Nel caso non vi sia nessun'altra possibilità, vale a dire se nessuna chiesa sia disponibile appositamente per la forma straordinaria, è possibile celebrare i riti della settimana santa anche (in aggiunta) nella forma straordinaria in una chiesa (parrocchiale o rettoriale) dove il Triduo sacro è celebrato normalmente nella forma ordinaria? La difficoltà concerne concretamente la situazione per cui, in molti luoghi appunto nella settimana santa, praticamente in tutte le chiese la liturgia è già celebrata nella forma nuova. Tale celebrazione rappresenta un impedimento a che la liturgia possa essere celebrata anche nella forma straordinaria?

2. Può una s. messa nella forma straordinaria essere collocata alla stessa ora in cui in precedenza era celebrata una s. messa nella forma ordinaria? La questione concerne la situazione in cui la domenica messe nelle nuova forma sono celebrate continuamente fino al pomeriggio. Per soddisfare l'esigenza dei fedeli che chiedono una celebrazione nella forma straordinaria, è necessario ripiegare sulle ore pomeridiane ancora liturgicamente non impegnate (dalle 13 alle 15), il che rappresenta un notevole dispendio logistico aggiuntivo per i collaboratori (servizio di sacrestia e simili), come pure una difficoltà di conciliare il normale ritmo della domenica cristiana, prima di tutto per le famiglie.

3. Può un parroco o altro sacerdote celebrare pubblicamente di sua iniziativa la forma straordinaria - accanto all'uso regolare della forma nuova - "affinché tutti i fedeli - i giovani come gli anziani - possano familiarizzarsi con l'antico rito e profittare della sua visibile bellezza e trascendenza"?

4. È permesso, per una s. messa nella forma straordinaria, usare il calendario, le letture o prefazi persi dal Missale Romanum del 1970, in luogo dei corrispondenti testi del Missale Romanum 1962?

5. Può un semplice laico, ovvero un ministrante, nel corso di una messa nella forma straordinaria, proclamare le letture in lingua parlata, dopo che il sacerdote (che anch'egli la sa parlare) abbia letto i testi in latino?

Molte grazie in anticipo per l'impegno di esaminare e dare una risposta alle questioni e richieste sopra esposte.

Unito in Cristo

X. Krzysztof Tyburowski

 

 

 

Le risposte

 

PONTIFICIA COMMISSIO
    «ECCLESIA DEI»

Dal Vaticano, 20 gennaio 2010

            Prot. N. 13/2007

 

 

Reverendissimo Padre,

Con pregiata lettera del 5 gennaio scorso Ella poneva a questa Pontificia Commissione alcune domande circa l'applicazione del Motu Proprio "Summorum Pontificum", alle quali mi do premura di rispondere come segue:

ad 1: è possibile la celebrazione anche nella forma straordinaria, secondo il giudizio dell'Ordinario del luogo.

ad 2 e ad 3: si rimetta la questione al prudente giudizio del parroco, fermo restando che il gruppo stabile di fedeli ha diritto di assistere alla celebrazione della Messa nella forma straordinaria.

ad 4: negative.

ad 5: le letture dell'epistola e del Vangelo della Messa dovranno essere fatte dallo stesso sacerdote celebrante, o dal diacono, nei casi previsti dalla liturgia; dopo la loro lettura però, le traduzioni potranno essere fatte da un laico.

Nel significarLe quanto sopra, mi confermo con sensi di religioso ossequio.

 

                                                                                                 Mons. Guido Pozzo
                                                                                                         Segretario

 

 

 

I due documenti sono pubblicati da "Nowy Ruch Liturgiczny", 15 febbraio 2010
nowyruchliturgiczny.blogspot.com

 

 

 

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Inserito il 19 febbraio 2010

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